giovedì 27 dicembre 2012

Modelli da imitare



Avete presente la circolare n. 48 dell’Ufficio delle entrate emanata solo qualche giorno fa? Essa traduce operativamente – dopo 7 mesi – il Decreto attuativo del 24 maggio scorso del Ministero dell’economia e finanze relativamente all’imposta di bollo sui conti correnti, deposito e portafogli obbligazionari presso le banche e gli uffici postali. Esempio banalissimo: quanti italiani sanno la differenza tra un conto corrente e un conto deposito?

Insomma la circolare n. 48 dell’Ufficio delle entrate dovrebbe chiarire e infatti ci prova, come segnalai già il giorno dopo la sua emanazione in un commento sul blog di Luca. Per chiarirsi un po’ le idee bisogna però leggersi 46 pagine! Nelle quali si trovano anche perle come questa:

Se i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario hanno, invece, diversa periodicità di rendicontazione, al fine di verificare se possa trovare applicazione l’esenzione disposta dal legislatore, occorre valutare, al momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media complessiva degli altri rapporti detenuti, determinata in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per gli altri rapporti non si proceda alla rendicontazione.
In sostanza, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, occorre sommare il valore di giacenza medio del rapporto per il quale si procede alla rendicontazione al valore medio di giacenza degli altri rapporti, determinato in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per questi ultimi non si proceda alla rendicontazione. 
Per i periodi di rendicontazione inferiori all’anno, la misura dell’imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato.

Molto semplice, come solito.

E se invece avete un conto in rosso?

L’articolo 2, comma 6, del DM 24 maggio 2012 precisa, inoltre, che l’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Per tali conti correnti resta comunque fermo l’effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all’articolo 13.
Tali conti correnti intestati a persone fisiche, inoltre, non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di euro 5.000.
A tal fine, occorre valutare la giacenza media del periodo rendicontato. Se tale valore è negativo, il conto corrente non deve essere assoggettato all’imposta e non concorre alla determinazione della giacenza media complessiva.

Chiaro, no? Lasciamo perdere e cambiamo un po’ discorso. Solo un po’. Avete presente i vari modelli per la dichiarazione delle imposte, i relativi corposi fascicoli con le “esplicazioni” sulla compilazione? Tutto chiaro, semplice, vero? Permettetemi dunque di sottoporre alla vs. cortese attenzione un modulo di dichiarazione molto noto anche a chi opera sul mercato americano:



Si tratta, come possiamo osservare, di una sola facciata! Nella nota esplicativa in basso viene anche calcolato il tempo medio che il contribuente dovrà impiegare per tenere la relativa contabilità fiscale, comprendere la normativa (ben 7 pagine. Da noi quando, va bene, sono decine!), compilare e inviare il modulo. Anche Forrest Gump saprebbe farlo, e infatti lo fa. Da noi minimo ci si deve rivolgere a un patronato o a un commercialista.

1 commento:

  1. Ciao,
    sottopongo la mia perlina:dopo avere avuto l'abilitazione telematica,scaricato il software (Un java che si appoggia al database dell'Agenzia delle Entrate),compilato e validato la mia dichiarazione dei redditi da solo...non l'ha inviata!Non è successo nulla.Ho preso la dichiarazione,l'ho portata da un commercialista,che l'ha ricopiata uguale e spedita,con il suo software comprato per commercialisti.Stavolta gli è piaciuta.A me no.Lo stronzo mi ha chiesto 100 €uri,che ancora aspetta.Andrò a stabilire la ditta ad Hong Kong,l'ho detto e lo faccio.
    Franz

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