Avete presente la circolare n. 48
dell’Ufficio delle entrate emanata solo qualche giorno fa? Essa traduce
operativamente – dopo 7 mesi – il Decreto attuativo del 24 maggio scorso del Ministero
dell’economia e finanze relativamente all’imposta di bollo sui conti correnti, deposito
e portafogli obbligazionari presso le banche e gli uffici postali. Esempio
banalissimo: quanti italiani sanno la differenza tra un conto corrente e un
conto deposito?
Insomma la circolare n. 48
dell’Ufficio delle entrate dovrebbe chiarire e infatti ci prova, come segnalai
già il giorno dopo la sua emanazione in un commento sul blog di Luca. Per
chiarirsi un po’ le idee bisogna però leggersi 46 pagine! Nelle quali si trovano anche perle come questa:
Se i rapporti intrattenuti con
il medesimo intermediario hanno, invece, diversa periodicità di
rendicontazione, al fine di verificare se possa trovare applicazione
l’esenzione disposta dal legislatore, occorre valutare, al momento in cui si
procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media complessiva
degli altri rapporti detenuti, determinata in considerazione del medesimo
periodo temporale, ancorché per gli altri rapporti non si proceda alla
rendicontazione.
In sostanza, ai fini
dell’applicazione dell’esenzione, occorre sommare il valore di giacenza
medio del rapporto per il quale si procede alla rendicontazione al
valore medio di giacenza degli altri rapporti, determinato in
considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per questi ultimi
non si proceda alla rendicontazione.
Per i periodi di
rendicontazione inferiori all’anno, la misura dell’imposta deve essere
rapportata al periodo rendicontato.
Molto semplice, come solito.
E se invece avete un conto in rosso?
L’articolo 2, comma 6, del DM 24 maggio 2012
precisa, inoltre, che l’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti
correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media
risulti negativo. Per tali conti correnti resta comunque fermo l’effetto
sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all’articolo 13.
Tali conti correnti intestati a persone fisiche,
inoltre, non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai
fini dell’esenzione di euro 5.000.
A tal fine, occorre valutare la giacenza media
del periodo rendicontato. Se tale valore è negativo, il conto corrente non deve
essere assoggettato all’imposta e non concorre alla determinazione della
giacenza media complessiva.
Chiaro, no? Lasciamo perdere e
cambiamo un po’ discorso. Solo un po’. Avete presente i vari modelli per la dichiarazione delle imposte, i relativi
corposi fascicoli con le “esplicazioni” sulla compilazione? Tutto chiaro,
semplice, vero? Permettetemi dunque di sottoporre alla vs. cortese attenzione
un modulo di dichiarazione molto noto anche a chi opera sul mercato americano:
Si tratta, come possiamo osservare,
di una sola facciata! Nella nota
esplicativa in basso viene anche calcolato il tempo medio che il contribuente
dovrà impiegare per tenere la relativa contabilità fiscale, comprendere la
normativa (ben 7 pagine. Da noi quando, va bene, sono decine!), compilare e
inviare il modulo. Anche Forrest Gump saprebbe farlo, e infatti lo fa. Da noi
minimo ci si deve rivolgere a un patronato o a un commercialista.
Ciao,
RispondiEliminasottopongo la mia perlina:dopo avere avuto l'abilitazione telematica,scaricato il software (Un java che si appoggia al database dell'Agenzia delle Entrate),compilato e validato la mia dichiarazione dei redditi da solo...non l'ha inviata!Non è successo nulla.Ho preso la dichiarazione,l'ho portata da un commercialista,che l'ha ricopiata uguale e spedita,con il suo software comprato per commercialisti.Stavolta gli è piaciuta.A me no.Lo stronzo mi ha chiesto 100 €uri,che ancora aspetta.Andrò a stabilire la ditta ad Hong Kong,l'ho detto e lo faccio.
Franz