LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 - Norme di attuazione
della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione:
Art. 1 - (Riorganizzazione del disciolto partito
fascista).
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito
fascista quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone
non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito
fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,
o svolgendo propaganda razzista, ovvero
rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi
propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere
fascista.
LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa.
Art. 1 - (Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della
convenzione (*), è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in
qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è
punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono
tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 2 - (Disposizioni di prevenzione)
Chiunque,
in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o
simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre
anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
(*) Legge 13-10-1975, n. 654 –
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966, pubb. G.U.
23-12-1975, n.337, s.o..
RNA Rete Nazionale Antinucleare – . Sul presunto “attentato” di Genova al “manager” di Ansaldo…
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http://www.nuovaresistenza.org/2012/05/07/rna-rete-nazionale-antinucleare-sul-presunto-attentato-di-genova-al-manager-di-ansaldo/#more-136719
The Red
Significherà qualcosa il fatto che, queste norme, siano costantemente disapplicate?
RispondiEliminaCredo di si...