giovedì 1 agosto 2013

Cosa dice la legge n. 235 del 31-12-2012


Art. 1


Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire lacarica di deputato e di senatore:
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del codice di procedura penale;
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi, consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 3


Incandidabilità  sopravvenuta  nel  corso   del   mandato   elettivo parlamentare


1. Qualora una causa di incandidabilità  di  cui  all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato  elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi  dell'articolo  66  della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di  condanna  di  cui all'articolo 1, emesse  nei  confronti  di  deputati  o  senatori  in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di  procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della  causa  di  incandidabilita'  interviene nella fase di convalida degli eletti, la  Camera  interessata,  anche nelle more della conclusione di  tale  fase,  procede  immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

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