Art. 1
Incandidabilità alle elezioni della Camera dei
deputati e del Senato
della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono
comunque ricoprire lacarica di deputato e di senatore:
a) coloro
che hanno riportato
condanne definitive a
pene superiori a due anni di
reclusione per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura
penale;
b) coloro
che hanno riportato
condanne definitive a
pene superiori a due anni di
reclusione per i
delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II,
capo I, del codice penale;
c) coloro
che hanno riportato
condanne definitive a
pene superiori a due
anni di reclusione,
per delitti non
colposi, consumati o tentati,
per i quali
sia prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di
procedura penale.
Art. 3
Incandidabilità
sopravvenuta nel corso
del mandato elettivo parlamentare
1. Qualora una causa di incandidabilità di
cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel
corso del mandato elettivo, la Camera di
appartenenza delibera ai sensi
dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze
definitive di condanna di cui
all'articolo 1, emesse nei confronti
di deputati o
senatori in carica, sono
immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'articolo 665 del codice di
procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa
di incandidabilita' interviene nella fase di convalida degli
eletti, la Camera interessata,
anche nelle more della conclusione di
tale fase, procede
immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
Nessun commento:
Posta un commento