giovedì 9 aprile 2015

“Il sole non esiste più”


«Fin dal 1989, per citare una delle omissioni più clamorose, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre questo gravissimo reato anche nel nostro sistema penale, sancendone l’imprescrittibilità e l’inapplicabilità di misure come l’amnistia e la grazia. A distanza di venticinque anni non è stato fatto nulla, sicché gli atti di tortura che anche in Italia si commettono vanno inevitabilmente in prescrizione, perché manca una legge che punisca la tortura come tale, fissando pene adeguate alla sua gravità» (Relazione sull'amministrazione della giustizia per il 2013 del primo presidente della Corte di Cassazione, letta il 24 gennaio 2014 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario).

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La Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per «torture» per i fatti avvenuti nella scuola Diaz-Pertini di Genova durante il vertice del G8 del luglio 2001. Le torture sono quelle praticate dalla polizia di Stato su persone peraltro inermi e che avevano il solo torto di trovarsi in quell’edificio quando si decise di dare una “lezione” a quelle “merde” che avevano manifestato pacificamente quel giorno. I fatti sono noti, forse un po’ meno è che di aggressioni e torture in quel giorno non ci furono solo quelle alla scuola e alla caserma di Bolzaneto.

Nella sentenza pubblicata dal tribunale di Strasburgo, si condanna lo Stato italiano anche per non essersi dotato di una legislazione adeguata per punire il reato di tortura. Una proposta di legge che introduce nel codice penale il reato di tortura è all'esame del parlamento da quasi due anni: approvata dal Senato poco più di un anno fa, il 5 marzo 2014, dopo una discussione durata 8 mesi, ora è in seconda lettura alla Camera dove il 23 marzo scorso è approdata in Aula per la discussione generale.

Paradossale approvare una legge per il reato di “tortura” laddove vige nelle carceri italiane (alcune sono sui livelli di Guantanamo, si creda) l’applicazione del famigerato 41 bis. Vorrei ricordare il caso di una donna molto malata e ciò nonostante sottoposta per ben tre volte a quella forma di tortura che l’ha condotta a morte. E poi il caso di un’altra sepolta viva, che da oltre un decennio è in totale isolamento. Qualunque valutazione si voglia poi dare sui reati per i quali queste persone sono state condannate, il loro caso è emblematico di come la tortura sia affare corrente, a tutti i livelli della giurisdizione, come del resto confermano noti e tristi casi alla ribalta dei media (Stefano Cucchi, solo per citare).


I casi che vorrei segnalare sono quelli di Diana Blefari Melazzi, una delle decine di persone che ogni anno si suicidano in carcere, e poi quello di Nadia Lioce, più nota alle cronache, sottoposta a un regime carcerario che minerebbe l’equilibrio psichico di chiunque. Anche questa è tortura.

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«Les plus hauts fonctionnaires des forces de l’ordre auraient donc rassemblé autour du VII Nucleo antisommossa une unité lourdement armée, équipée de matraques de type tonfa dont les coups pouvaient être mortels, et lui auraient donné pour unique consigne de neutraliser les occupants de l’école Diaz-Pertini, en stigmatisant ceux-ci comme étant de dangereux casseurs, auteurs des saccages des jours précédents. La conduite violente et coordonnée de tous les agents ayant participé à l’opération aurait été la conséquence naturelle de ces indications.

«S’appuyant notamment sur les déclarations du requérant, la cour d’appel souligna que les agents des forces de l’ordre s’étaient transformés en « matraqueurs violents », indifférents à toute vulnérabilité physique liée au sexe et à l’âge ainsi qu’à tout signe de capitulation, même de la part de personnes que le bruit de l’assaut venait de réveiller brusquement.

«La Cour de cassation releva que, en l’absence d’une infraction pénale ad hoc dans l’ordre juridique italien, les violences en cause avaient été poursuivies au titre des délits de lésions corporelles simples ou aggravées, lesquels, en application de l’article 157 du code pénal, avaient fait l’objet d’un non-lieu pour cause de prescription au cours de la procédure. Elle nota que c’était la raison pour laquelle le procureur général avait dénoncé la contradiction entre la réglementation de la prescription des infractions pénales prévue par l’article 157 du code pénal – dans la mesure où cette disposition ne compterait pas les mauvais traitements aux termes de l’article 3 de la Convention parmi les délits imprescriptibles – et l’article 3 de la Convention qui, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, entraînerait l’obligation de sanctionner de façon adéquate les mauvais traitements et ferait dès lors obstacle à la prescription des délits ou de l’action pénale en la matière.

La Cour de cassation estima, cependant, qu’un changement des règles de la prescription, tel qu’envisagé par le procureur général, échappait aux pouvoirs de la Cour constitutionnelle, au motif que, selon l’article 25 de la Constitution italienne, seule la loi pouvait établir les infractions et les sanctions pénales.»

4 commenti:

  1. « I sistemi di Kappler trovarono un repellente imitatore nel tenente Pietro Koch, un criminale congenito, [...] il quale raccolse attorno a se un'accozzaglia di degenerati, tra cui alcune donne [...] i tedeschi riconobbero a questa cricca perversa la qualità di squadra speciale di polizia, dotata di larga autonomia anche se formalmente sottoposta alla questura di Roma (altra centrale di delitti, condotta dal questore Caruso, il quale, manifestamente dominato da una sorta di psicosi professionale che ottundeva in lui ogni pur modesta facoltà intellettuale ed ogni sentimento umano, non esitava ad assecondare con ebete zelo la ferocia tedesca). »

    (Pietro Secchia e Filippo Frassati Storia della Resistenza, la guerra di Liberazione in Italia 1943-45, Vol. 1)

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  2. Da aggiungere solo che Epaminonda Troya,membro della banda Kock,fu perdonato da San Giovanni Paolo ii,e riammesso a cantare la messa. (Da wiki)
    Certi stronzi invece ancora si chiedono se non sia il caso di condannare postumi chi fucilo' Giovanni Gentile.

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  3. Aggiungerei all'elenco il caso di Enrico Triaca. Fece denuncia di tortura e fu denunciato a sua volta per calunnia dal giudice Gallucci, quello dei maxi processi Br. La contro denuncia del magistrato seguì il suo corso e per una volta venne a galla la verità. Triaca fu torturato da una squadra appositamente creata da un dirigente dell' Ucigos di allora soprannominato "dottor De Tormentis". Pratiche studiate dalle dittature militari argentine e cilene: water boarding nel caso di Triaca. La verità processuale arrivò però a più di 20 anni dai fatti e ovviamente ne ha parlato solo qualche rete militante....

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    1. sì, è come racconti e c'è stato anche di peggio, come le finte fucilazioni ecc.
      naturalmente debbo mantenermi entro un certo profilo nel mio racconto
      ciao

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