Che i partiti debbano farsi finanziare con i soldi di
tutti è cosa quantomeno discutibile. Allora che si fa? S’introduce il 2 per
mille a favore dei partiti, una sorta di 8 per mille con analoghe modalità
truffa. Per chi nella dichiarazione dei redditi non dovesse mettere la crocetta
di opzione, o per i partiti o per lo Stato, il suo 2 per mille andrà, suddiviso
in proporzione alle quote di rappresentanza, ugualmente ai partiti. Il solito
paese di Bertoldo, dove l’albero in cui impiccarsi lo scelgono sempre i soliti
noti.
Ed è lo stesso paese dove vive un gioielliere che
dichiara 17.300 euro d’imponibile per l’anno 2011 (media nazionale). Ma gli è
capitato di dichiarare anche meno. Il suo commesso del negozio, ha dichiarato
invece 20.020 euro.
Ed è qui che entra in gioco il governo Napolitano, Berlusconi, Letta – come del resto i governi precedenti – avendo di mira il sostegno alla "crescita".
Il gioielliere in questione ha ereditato il vecchio casale dei
genitori, pagando per la successione 168,00 euro (centosessantotto) più altre modestissime spese poiché il nostro povero gioielliere, essendo erede in linea diretta, gode di una franchigia fino a 1.000.000,00 di euro sulla tassa di successione. Ma
anche se si fosse trattato di seconda
casa, avrebbe pagato un’imposta ipotecaria del 2%,
l’imposta catastale dell’1% (stante il ridicolo valore catastale, applicando il
coefficiente fisso 126, praticamente si paga una manciata di euro), la tassa ipotecaria di 35 euro, e l’imposta di bollo 59,00 euro.
Naturalmente ora si tratta di restaurare il casale, con
interventi che possono avvantaggiarsi del bonus per la riqualificazione
energetica del 65% per un importo massimo di 96.000 euro, più vantaggioso del bonus edilizio al 50%. (Bonus per
ogni singola unità immobiliare: se il gioielliere decidesse di ricavare due
unità abitative, il bonus raddoppia).
Vale a dire che su tale importo (96.000,00) lo Stato
restituirà al gioielliere come detrazione Irpef circa 60.000 euro. Soldi che gli restituiamo tutti noi, con gli aumenti
dell’iva. Con i quali il nostro povero commerciante potrà acquistare una nuova
auto da dedursi fiscalmente perché intestata all’attività, ma “solo”
per il 40% su un tetto massimo di spesa pari a 18.075,99 euro. Virgola novantanove, la burocrazia è inesorabile!
È così che si colpisce l’evasione fiscale e si tassano i
grandi patrimoni, perciò possiamo tranquillamente distrarci con le scemenze televisive degli
imbonitori di turno, tanto c'è chi vigila da Cortina a Lampedusa e non sfugge nulla.
* * *
Avviso
a chi ha intenzione di acquistare cucine e altri mobili soggetti a bonus e di
cui ricamano i giornali oggi: la detrazione non riguarda tutti, ma solo chi procede a ristrutturazioni della casa. Dice infatti l’art. 16 del decreto
approvato:
Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 [vedi nota sotto] è
altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del
suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
È
dunque il caso del gioielliere di cui al mio esempio e non , altro esempio,
della coppia di giovani sposi o simili che acquisti la nuova cucina. Non
facciamoci ingannare dai furbi negozianti d’arredi.
Nota: Che cosa dice il comma 1 dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134? Dice:
Nota: Che cosa dice il comma 1 dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134? Dice:
Per le spese
documentate, sostenute dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative
agli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma
1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta
una detrazione dall'imposta lorda pari
al 50 per
cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare.
Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
Di quali spese si tratta e delle quali si dovrebbe dire nell'articolo 16-bis, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917? Ecco cosa dice esattamente il 16 bis:
I
redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la
facoltà di non avvalersi del regime
di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 .
Vi pare c’entri qualcosa? A me non pare.
Per quale motivo questa razza di sfaticati analfabeti al governo non ha
riscritto daccapo un decreto che contenesse le norme relative alla materia in
modo chiaro e comprensibile a tutti? Per il solito motivo, ovviamente.
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