sabato 1 giugno 2013

Anche i ricchi piangono, di gioia

(con aggiornamento in coda + ulteriore aggiornamento)

Che i partiti debbano farsi finanziare con i soldi di tutti è cosa quantomeno discutibile. Allora che si fa? S’introduce il 2 per mille a favore dei partiti, una sorta di 8 per mille con analoghe modalità truffa. Per chi nella dichiarazione dei redditi non dovesse mettere la crocetta di opzione, o per i partiti o per lo Stato, il suo 2 per mille andrà, suddiviso in proporzione alle quote di rappresentanza, ugualmente ai partiti. Il solito paese di Bertoldo, dove l’albero in cui impiccarsi lo scelgono sempre i soliti noti.

Ed è lo stesso paese dove vive un gioielliere che dichiara 17.300 euro d’imponibile per l’anno 2011 (media nazionale). Ma gli è capitato di dichiarare anche meno. Il suo commesso del negozio, ha dichiarato invece 20.020 euro.

Ed è qui che entra in gioco il governo Napolitano, Berlusconi, Letta – come del resto i governi precedenti – avendo di mira il sostegno alla "crescita".



Il gioielliere in questione ha ereditato il vecchio casale dei genitori, pagando per la successione 168,00 euro (centosessantotto) più altre modestissime spese poiché il nostro povero gioielliere, essendo erede in linea diretta, gode di una franchigia fino a 1.000.000,00 di euro sulla tassa di successione. Ma anche se si fosse trattato di seconda casa, avrebbe pagato un’imposta ipotecaria del 2%, l’imposta catastale dell’1% (stante il ridicolo valore catastale, applicando il coefficiente fisso 126, praticamente si paga una manciata di euro), la tassa ipotecaria di 35 euro, e l’imposta di bollo 59,00 euro. 

Naturalmente ora si tratta di restaurare il casale, con interventi che possono avvantaggiarsi del bonus per la riqualificazione energetica del 65% per un importo massimo di 96.000 euro, più vantaggioso del bonus edilizio al 50%. (Bonus per ogni singola unità immobiliare: se il gioielliere decidesse di ricavare due unità abitative, il bonus raddoppia).

Vale a dire che su tale importo (96.000,00) lo Stato restituirà al gioielliere come detrazione Irpef circa 60.000 euro. Soldi che gli restituiamo tutti noi, con gli aumenti dell’iva. Con i quali il nostro povero commerciante potrà acquistare una nuova auto da dedursi fiscalmente perché intestata all’attività, ma “solo” per il 40% su un tetto massimo di spesa pari a 18.075,99 euro. Virgola novantanove, la burocrazia è inesorabile!

È così che si colpisce l’evasione fiscale e si tassano i grandi patrimoni, perciò possiamo tranquillamente distrarci con le scemenze televisive degli imbonitori di turno, tanto c'è chi vigila da Cortina a Lampedusa e non sfugge nulla.


* * *


Avviso a chi ha intenzione di acquistare cucine e altri mobili soggetti a bonus e di cui ricamano i giornali oggi: la detrazione non riguarda tutti, ma solo chi procede a ristrutturazioni della casa. Dice infatti l’art. 16 del decreto approvato:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 [vedi nota sotto] è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.


È dunque il caso del gioielliere di cui al mio esempio e non , altro esempio, della coppia di giovani sposi o simili che acquisti la nuova cucina. Non facciamoci ingannare dai furbi negozianti d’arredi.

Nota: Che cosa dice il comma 1 dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134? Dice:


Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata  in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Di quali spese si tratta e delle quali si dovrebbe dire nell'articolo 16-bis, comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917? Ecco cosa dice esattamente il 16 bis:

I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui  redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non  avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 .

Vi pare c’entri qualcosa? A me non pare. Per quale motivo questa razza di sfaticati analfabeti al governo non ha riscritto daccapo un decreto che contenesse le norme relative alla materia in modo chiaro e comprensibile a tutti? Per il solito motivo, ovviamente.







Nessun commento:

Posta un commento