Quando
un tribunale dichiara nullo un atto, in genere un contratto, ebbene quel
contratto è come se non fosse mai stato sottoscritto. Diventa, a seguito di
quella pronuncia, “nullo”, appunto. È come se non avesse mai avuto luogo, non
fosse mai esistito. Pensa un po’, hai acquistato un appartamento, il venditore
è fallito, la curatela fallimentare chiede al tribunale la “revocatoria”, cioè
la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, e, se la richiesta
viene accolta, quel contratto è come se non fosse mai avvenuto e l’acquirente
rimane con le mosche in mano: senza soldi e senza immobile. I casi sono
numerosi e non solo per quanto riguarda la compravendita d’immobili.
Questi
sono gli effetti diretti di quando le pronunce di nullità hanno ad oggetto le
“cose”; ma il discorso cambia quando simili pronunce hanno ad oggetto le
persone e producono effetti diretti sul loro status e condizione. Ed è appunto
il caso della dichiarazione di nullità del matrimonio.
Anche
il matrimonio è un contratto tra due soggetti. I tribunali hanno il potere di
scogliere i matrimoni, cioè di stabilire il divorzio tra i coniugi. In tal
caso, però, non si tratta di “nullità”. Solo un tribunale “sui generis”, quello
ecclesiastico, in base a norme – quelle del diritto canonico – sottratte a ogni
determinazione “civile”, può dichiarare
“nullo” il matrimonio. Nel gergo comune, un tempo ma ancor oggi, tale tipo di
annullamento è detto “il divorzio dei ricchi”. Nei suoi effetti
giuridici e pratici si tratta di qualcosa di diverso da un comune “divorzio”.
I
coniugi, magari dopo anni di matrimonio e di convivenza, non di rado con figli,
per dei loro motivi (in verità i più vari e spesso pretestuosi), decidono di
rivolgersi al tribunale ecclesiastico per far dichiarare il loro matrimonio
“nullo”, “non valido”, ossia come se non
fosse mai avvenuto. La dichiarazione di nullità, ha effetti civili! E c’è un aspetto forse poco valutato, ossia che all’ex coniuge (che non
si può più nemmeno chiamare così), siccome il matrimonio non è mai esistito pur essendo in realtà avvenuto, non spetta alcun assegno di mantenimento (e pure
eventuali diritti ereditari vengono cassati).
Quale
potere abnorme, sottratto a qualunque controllo dell’ordinaria giurisdizione e
a ogni intervento da parte del parlamento, è stato concesso a un’organizzazione
religiosa. Questo in forza dei Patti Lateranensi (di cui sono parte le norme del famoso Concordato di
mussoliniana memoria) che De Gasperi e Togliatti non solo decisero di metterli in Costituzione, ma di sancirli tra i principi fondamentali, cioè immodificabili. In tale
trappola ci hanno lasciato questi grandi statisti.
Tutto
ciò fa parte della storia della dialettica mercantile, pilastro dello scambio
politico. E, del resto, il matrimonio stesso fa parte della medesima logica
dello scambio, così come ogni altro assioma sociale fa parte dell’economia.
In
base alla stessa logica della purezza e della fluidità degli scambi, il Papa, confidando
che l’occhio che regna nei cieli sa essere strabico, con motu proprio, come si conviene ai signori delle creature e delle
cose, ha deciso di rendere più snelli e rapidi i procedimenti di “nullità
matrimoniale”. Roma è in ogni caso il sismografo angosciato della temperie
odierna. Non resta che attendere, in un prossimo futuro, i dati al riguardo,
che non deluderanno certamente le “attese”.
A questo il papa potrebbe anche dare il permesso ai preti di sposarsi: tra di loro.
RispondiEliminae allora anche alle suore
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