Il Parlamento europeo è l’unica istituzione eletta
direttamente dal popolo che di poteri legislativi reali ne ha davvero pochi (ad
essere generosi) e di poteri
d’iniziativa legislativa nessuno. Il potere legislativo resta nelle mani
dell’esecutivo, cioè in quelle della Commissione europea e, in concreto, del Consiglio
della UE (ossia il consiglio dei ministri europei, da non confondere con il Consiglio europeo). Nella Guida alla procedura
legislativa ordinaria, si legge: “Il trattato
attribuisce alla Commissione europea il monopolio quasi esclusivo dell'iniziativa legislativa (articolo 17, paragrafo 2, TUE)” (*).
Potrebbe stupire quindi che i candidati alle elezioni
per il Parlamento europeo promettano ai propri elettori di farsi promotori di questa o quella legge.
*
La proposta di legge della Commissione è adottata dal
Collegio dei Commissari sulla base di una procedura scritta (senza discussione
tra i Commissari) o di una procedura orale (il fascicolo è esaminato dal
Collegio dei Commissari).
Con la trasmissione simultanea della proposta al
Parlamento e al Consiglio ha inizio la procedura legislativa ordinaria. La Commissione può modificare o ritirare
la sua proposta in qualsiasi momento, a determinate condizioni, fino a quando
il Consiglio della UE non ha deliberato (vale a dire prima che il Consiglio
adotti la sua posizione in prima lettura). Nel corso della procedura
legislativa, la Commissione assiste i cosiddetti colegislatori fornendo spiegazioni
tecniche e svolgendo un ruolo di mediatore durante i negoziati
interistituzionali.
L'articolo 15 TUE stabilisce chiaramente che il Consiglio della UE non esercita funzioni legislative (checché ne dica Wikipedia), tanto è vero che “il Parlamento ha deplorato il
fatto che alcune conclusioni del Consiglio riguardassero il contenuto
specifico di taluni fascicoli legislativi, rischiando così di privare i
legislatori della libertà di legiferare [??] come ritenevano opportuno”.
L'accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, entrato in
vigore il 13 aprile 2016, istituisce una serie di iniziative e procedure (un sistema intricatissimo di rappresentanze e commissioni), nonché la revisione generale del regolamento interno del Parlamento, entrata
in vigore il 16 gennaio 2017. In tal modo il Parlamento partecipa ai negoziati interistituzionali rappresentato da una squadra negoziale.
Il Parlamento può approvare la proposta della
Commissione senza emendamenti, modificarla, oppure respingerla. Una volta che
il Parlamento ha adottato la propria posizione, il Consiglio della UE può decidere di
approvare la posizione del Parlamento, nel qual caso l'atto legislativo è
adottato, oppure di modificarla. In quest'ultimo caso la posizione del Consiglio
in prima lettura viene trasmessa al Parlamento in vista della seconda lettura. Il
Parlamento e il Consiglio possono pervenire in qualsiasi momento a un accordo,
ad ogni modo a occuparsene è una Commissione parlamentare competente per il
merito (altresì detta “commissione principale”) che svolge i lavori preparatori
per l'Aula elaborando una relazione legislativa. Subentrano poi altre
commissioni, e si tengono le cosiddette "riunioni dei relatori ombra"
che possono sfociare nella presentazione di "emendamenti di
compromesso", con un iter procedimentale complicatissimo e tutt’altro che
trasparente.
Il Consiglio della UE, dopo aver ricevuto una proposta
della Commissione, avvia i suoi lavori preparatori. Se il Consiglio approva la
posizione in prima lettura del Parlamento (ossia approva tutti gli emendamenti
del Parlamento come, ad esempio, nel caso di un accordo in prima lettura),
l'atto in questione è approvato nella formulazione corrispondente alla
posizione del Parlamento. Se il Consiglio non accetta integralmente l'esito
della prima lettura del Parlamento, adotta la propria posizione in prima
lettura (nota precedentemente come “posizione comune” del Consiglio) e la
trasmette al Parlamento affinché si proceda alla seconda lettura.
In questa fase il Parlamento può approvare,
respingere o modificare la posizione del Consiglio in prima lettura. Una volta
che il Parlamento ha concluso la seconda lettura e ha trasmesso la propria posizione
al Consiglio, quest'ultimo può approvare gli emendamenti del Parlamento
a maggioranza qualificata, ma delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto
ai quali la Commissione ha dato parere negativo. In tal caso, l'atto è adottato. Se il Consiglio non approva tutti
gli emendamenti del Parlamento, secondo quanto prescritto dal trattato, viene
convocato il Comitato di conciliazione.
Come si vede il Parlamento è in ogni caso subordinato alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio della Ue.
Come si vede il Parlamento è in ogni caso subordinato alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio della Ue.
La procedura di conciliazione consiste in negoziati
che hanno come interlocutori principali il Parlamento e il Consiglio nel quadro
di un Comitato di conciliazione. Essa ha per obiettivo il raggiungimento di un
accordo che prende la forma di un “progetto comune”, ossia un accordo globale che deve poi essere approvato formalmente
dal Parlamento e dal Consiglio. Se non approvano il progetto comune in terza lettura,
l'atto in questione si considera non adottato.
Affinché un atto sia approvato secondo la procedura
legislativa ordinaria, i colegislatori devono, in una certa fase della
procedura, concordare un testo comune accettabile sia per il Parlamento che per
il Consiglio. Per farlo le istituzioni devono parlare tra loro e tale dialogo
avviene in sede dei cosiddetti triloghi:
riunioni informali tripartite sulle proposte legislative tra rappresentanti del
Parlamento, del Consiglio e della Commissione.
I triloghi
consistono in negoziati politici, ed è in tale sede che alla fine della canzone si prendono le decisioni che contano
davvero.
Inoltre, il trattato di Lisbona fa riferimento anche
a procedure legislative speciali
(articolo 289, paragrafo 2, TFUE). Queste procedure derogano dalla procedura
legislativa ordinaria, e i “trattati non forniscono una descrizione precisa
delle procedure legislative speciali”. È possibile distinguere due procedure
legislative speciali:
Consultazione (paragrafo 7.1.1.): il Parlamento può
approvare, respingere o proporre emendamenti a una proposta legislativa. Il
Consiglio, sebbene non sia giuridicamente obbligato a tenere conto del parere
del Parlamento, può prendere una decisione solo dopo aver ricevuto detto parere.
Approvazione (paragrafo 7.1.2.): il Parlamento ha il
potere di accettare o respingere una proposta legislativa, ma non può modificarla. Il Consiglio non
può ignorare il parere del
Parlamento. In alcuni casi specifici, una proposta del Parlamento richiede
l'approvazione da parte del Consiglio.
Tutto sommato il Parlamento europeo ha un ruolo
eminentemente consultivo e solo in parte e formalmente deliberativo; inoltre con dei propri rappresentanti, tra i quali anche i cosiddetti
rappresentanti “ombra”, partecipa a delle "riunioni informali" sulle proposte
legislative della Commissione europea.
Un discorso a parte meriterebbe la pletorica burocrazia che ruota attorno al Parlamento, alle innumerevoli commissioni e agli altri organi istituzionali. A confronto, il Parlamento italiano è un'istituzione dalle procedure snelle e burocraticamente sobrio.
Un discorso a parte meriterebbe la pletorica burocrazia che ruota attorno al Parlamento, alle innumerevoli commissioni e agli altri organi istituzionali. A confronto, il Parlamento italiano è un'istituzione dalle procedure snelle e burocraticamente sobrio.
(*) Quel “quasi” si riferisce al
fatto che, per esempio, la Bce può formulare raccomandazioni in merito ad atti
legislativi nel quadro della procedura legislativa ordinaria, e così pure la
Corte di giustizia europea può chiedere una proposta di atto legislativo in
merito a questioni quali il proprio statuto o l'istituzione di tribunali specializzati da affiancare al
Tribunale.
Nessun commento:
Posta un commento