venerdì 11 settembre 2026

Le parole esatte

 

Oggi è una giornata decisamente fresca, quaggiù al nord-est. Mi ricorda certe giornate di settembre della mia infanzia trascorse nella casa della nonna materna. Dolce e severa, come sapevano essere con i propri nipoti le “vecchie” a sessant’anni di una volta (Dio la benedica). Mentre facevo colazione con l’ovetto sbattuto amalgamato con lo zucchero, guardavo dalla finestra l’estesa campagna non ancora immolata al boom economico e al soddisfatto benessere dalle plebi che si scrollavano di dosso, se non la fame, quantomeno la penuria. Ricordo nitidamente il sapore dell’aria frizzante, il fumo del treno che si disegnava sull’orizzonte, il lontano e puntuale ronzare di una lambretta. Le feste che mi faceva Tel, il cane da caccia, uno degli esseri più intelligenti e affettuosi che ho conosciuto.

Visto che sono in vena di amenità e pasquinate (il post “serio” l’ho scritto ieri sera e lo trovate qui sotto se ne avete voglia), mi ha fatto sorridere il verbale, autentico o solo presunto tale, dei vigili del Lido di Venezia che contestano alla “persona a margine generalizzata, in presenza di più persone, bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato” (la punteggiatura è la mia, la sintassi è la loro).

Ovvio che l’attenzione del pubblico si sia focalizzata sull’anacronistico riferimento alla “religione di Stato”. La legge, che prevede una sanzione amministrativa per la bestemmia in pubblico, fa riferimento stretto alle offese rivolte direttamente contro la “divinità”. Nel verbale è scritto che le bestemmie erano riferite alle “divinità venerate”. La precisazione non è priva di pregio, poiché si evince che il redattore del verbale non conosca la differenza tra “venerazione” e “adorazione”, che nel caso di specie è una differenza sostanziale.

Dunque è necessario appurare a quali (plurale) divinità sono state rivolte le invettive oltraggiose. Se trattavasi propriamente di Dio, e allora non si comprende l’uso del plurale. Inoltre, se le invettive oltraggiose erano dirette anche contro “Gesù” o a “Cristo”, la questione assume un carattere squisitamente teologico, chiamando in causa la celebre disputa sull’arianesimo e simili.

Ma il fatto più significativo, come detto, è l’uso improprio del termine “venerate” riferito alle divinità, cosa che induce a pensare che le parole oltraggiose fossero indirizzate non “alle divinità” bensì a “figure umane”, quali sono considerate i santi e la Madonna stessa, e dunque in tal caso non si tratta di bestemmia verso la “divinità (*).

Il ricorso al Prefetto mi pare del tutto giustificato e, se respinto, anche un successivo ricorso giurisdizionale per appurare se il fatto costituisce effettivamente una violazione ex art. 724 oppure no. Per appurarlo con certezza va sentito il vigile ed escussi i testimoni, i quali dovranno precisate letteralmente le esatte parole che sarebbero state pronunciate dal presunto sacrilego, in modo da stabilire verso chi il riferimento oltraggioso fosse propriamente e inequivocabilmente diretto.

(*) Nel riportare il testo dell’art. 724, spesso si riportano, pur tra parentesi quadre, le seguenti parole: [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato]. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha rimosso quella specifica frase dall’articolo per contrasto con il principio di uguaglianza e di laicità dello Stato. Di conseguenza, la sanzione punisce unicamente l’offesa rivolta contro la “Divinità” in senso lato (senza discriminazioni tra fedi), e non più quella contro figure umane o simboli religiosi (come la Madonna o i santi).

9 commenti:

  1. Cass. pen. n. 1692/1986
    Ai fini della sussistenza del reato di bestemmia, di cui all'art. 724 c.p., è assolutamente necessaria — per legittimità di contestazione e per attuazione di difesa — la concreta individuazione della bestemmia medesima. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna, per insussistenza del fatto, poiché le risultanze processuali attestavano che l'imputato aveva pronunziato pubblicamente «bestemmie» contro Dio e la Divinità, ma non specificavano le parole adoperate né offrivano elementi per ricostruirle o individuarle).

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    1. perfettamente in linea con quanto sostenuto da me nel post. ricorsino in carta da pacchi al Prefetto con allegata copia di questa sentenza. Se il prefetto facesse lo stronzo, in tal caso di va avanti per latra strada. Purtroppo abbiamo l'amministrazione pubblica che molti si meritano. Ma non tutti, porca Madonna.

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  2. Sarebbe interessante che la "persona a lato generalizzata" ci raccontasse l'episodio, con il dialogo intercorso fra il bestemmiatore e i tutori della legalità spirituale.

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    1. è una curiosità di molti.
      Per i vigili urbani, che si fanno chiamare polizia municipale, nutro la più alta stima e considerazione, ma in questo momento non trovo le parole adatte per esprimerla: calo degli zuccheri preprandiale.

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  3. comunque la legge non usa il verbo adorare ma venerare e quella parte è stata dichiarata comuque illegittima Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (la parte illegittima fra parentesi quadre)

    La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

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    1. come ho scritto, la frase tra quadre è stata cassata nel 1995, dunque scompare anche il verbo "venerare" in rif. a simboli e persone. proprio per questo motivo rilevo nel post che l'uso del verbo nel verbale è improprio per due motivi: perché non può riferirsi alla divinità (il cui attributo è l'adorazione e non la venerazione) e perché la venerazione di simboli e persone è stata, appunto, cassata. questa la ratio del post.

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    2. ratio che condivido del tutto Olympe; fra l'altro anche la legge originale era scritta ad cazzum perché prevedeva la venerazione anche se solo per simboli o persone e on diceva nulla per la divinità;

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  4. La bestemmia, in Veneto, è parte della cultura popolare: pochi comportamenti identifica(va)no la classe come l'uso della bestemmia. Fino a qualche decennio or sono, l'uso della bestemmia come intercalare voleva dire: preti e padroni sono contro di me, e io li mando affanculo spaventando le loro donne che credono che si faccia peccato anche a ascoltare.
    Questa identificazione comunista=anticlericale si è persa per strada, e infatti, anche in Veneto, non si sentono quasi più bestemmie.

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    1. tu affacciati stasera a casa mia verso le 21 e ti ricrederai: le declino anche in napoletano, toscano, pugliese e romagnolo, intervallati da un preciso e non solo scolastico hochdeutsch. poi mi pento e prego, ovviamente.

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