Oggi è una giornata decisamente fresca, quaggiù al nord-est. Mi ricorda certe giornate di settembre della mia infanzia trascorse nella casa della nonna materna. Dolce e severa, come sapevano essere con i propri nipoti le “vecchie” a sessant’anni di una volta (Dio la benedica). Mentre facevo colazione con l’ovetto sbattuto amalgamato con lo zucchero, guardavo dalla finestra l’estesa campagna non ancora immolata al boom economico e al soddisfatto benessere dalle plebi che si scrollavano di dosso, se non la fame, quantomeno la penuria. Ricordo nitidamente il sapore dell’aria frizzante, il fumo del treno che si disegnava sull’orizzonte, il lontano e puntuale ronzare di una lambretta. Le feste che mi faceva Tel, il cane da caccia, uno degli esseri più intelligenti e affettuosi che ho conosciuto.
Visto che sono in vena di amenità e pasquinate (il post “serio” l’ho scritto ieri sera e lo trovate qui sotto se ne avete voglia), mi ha fatto sorridere il verbale, autentico o solo presunto tale, dei vigili del Lido di Venezia che contestano alla “persona a margine generalizzata, in presenza di più persone, bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato” (la punteggiatura è la mia, la sintassi è la loro).
Ovvio che l’attenzione del pubblico si sia focalizzata sull’anacronistico riferimento alla “religione di Stato”. La legge, che prevede una sanzione amministrativa per la bestemmia in pubblico, fa riferimento stretto alle offese rivolte direttamente contro la “divinità”. Nel verbale è scritto che le bestemmie erano riferite alle “divinità venerate”. La precisazione non è priva di pregio, poiché si evince che il redattore del verbale non conosca la differenza tra “venerazione” e “adorazione”, che nel caso di specie è una differenza sostanziale.
Dunque è necessario appurare a quali (plurale) divinità sono state rivolte le invettive oltraggiose. Se trattavasi propriamente di Dio, e allora non si comprende l’uso del plurale. Inoltre, se le invettive oltraggiose erano dirette anche contro “Gesù” o a “Cristo”, la questione assume un carattere squisitamente teologico, chiamando in causa la celebre disputa sull’arianesimo e simili.
Ma il fatto più significativo, come detto, è l’uso improprio del termine “venerate” riferito alle divinità, cosa che induce a pensare che le parole oltraggiose fossero indirizzate non “alle divinità” bensì a “figure umane”, quali sono considerate i santi e la Madonna stessa, e dunque in tal caso non si tratta di bestemmia verso la “divinità (*).
Il ricorso al Prefetto mi pare del tutto giustificato e, se respinto, anche un successivo ricorso giurisdizionale per appurare se il fatto costituisce effettivamente una violazione ex art. 724 oppure no. Per appurarlo con certezza va sentito il vigile ed escussi i testimoni, i quali dovranno precisate letteralmente le esatte parole che sarebbero state pronunciate dal presunto sacrilego, in modo da stabilire verso chi il riferimento oltraggioso fosse propriamente e inequivocabilmente diretto.
(*) Nel riportare il testo dell’art. 724, spesso si riportano, pur tra parentesi quadre, le seguenti parole: [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato]. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha rimosso quella specifica frase dall’articolo per contrasto con il principio di uguaglianza e di laicità dello Stato. Di conseguenza, la sanzione punisce unicamente l’offesa rivolta contro la “Divinità” in senso lato (senza discriminazioni tra fedi), e non più quella contro figure umane o simboli religiosi (come la Madonna o i santi).








