domenica 13 maggio 2012

La ministra lo chiama folclore



LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 - Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione:

Art. 1 - (Riorganizzazione del disciolto partito fascista).
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.


LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 1 - (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione (*), è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 2 - (Disposizioni di prevenzione)

Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

(*) Legge 13-10-1975, n. 654 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966, pubb. G.U. 23-12-1975, n.337, s.o..



2 commenti:

  1. RNA Rete Nazionale Antinucleare – . Sul presunto “attentato” di Genova al “manager” di Ansaldo…

    Read more: http://www.nuovaresistenza.org/category/nucleare/#ixzz1ul3IsoMk



    http://www.nuovaresistenza.org/2012/05/07/rna-rete-nazionale-antinucleare-sul-presunto-attentato-di-genova-al-manager-di-ansaldo/#more-136719

    The Red

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  2. Significherà qualcosa il fatto che, queste norme, siano costantemente disapplicate?
    Credo di si...

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